Detrazioni fiscali: come detrarre le provvigioni della tua agenzia
Anche le provvigioni dell’Agenzia Immobiliare possono godere delle detrazioni fiscali
Come detrarre la provvigione dell’agenzia immobiliare; tra le detrazioni fiscali presenti nella dichiarazione dei redditi compare anche la provvigione corrisposta all’agenzia immobiliare.
Sia nel 730 che nel Modello Unico continua ad essere in vigore la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso versato all’agenzia immobiliare.
La provvigione pagata all’agenzia immobiliare per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale è detraibile nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro.
Solamente quando l’atto notarile è stipulato ovvero con la sottoscrizione del contratto preliminare regolarmente registrato, si potrà usufruire della detrazione.
Detrazioni fiscali: come fare quando l’acquisto dell’immobile avviene da un gruppo di persone
In caso di immobile acquistato da più persone, la detrazione, sempre col limite massimo di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà; ecco come detrarre la provvigione dell’agenzia immobiliare!
Ovviamente la fattura dovrà recare i nominativi di tutti i comproprietari, al fine di permettere la detrazione ad ognuno di loro pro-quota.
In caso di fattura intestata ad una persona che non sia proprietaria dell’immobile, le spese per l’intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario.
Atti Pubblici di compravendita.
Il comma 22 dell’art. 35 del del decreto legge 223 del 2006 ha introdotto nuovi obblighi a carico delle parti che pongano in essere atti di cessione dell’immobili.
Infatti, in atto pubblico se una o entrambe le parti si sono avvalse di un mediatore, le parti devono rendere una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale dichiarazione deve indicare:
- L’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione;
- Le modalità di pagamento della predetta spesa;
- Il numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare.
La legge n 296/2006 ha inserito nell’art. 35 del Decreto Legge n. 223/2006 il nuovo comma 22.1, il quale ha confermato le dichiarazioni obbligatorie negli atti di compravendita già previste dal previgente comma 22, nonché le conseguenze sanzionatorie in caso di omesso, incompleto o infedele adempimento.
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